Il libro di Bruno Scarpa, dirigente medico del Ministero della Salute e specialista in scienze dell’alimentazione, esamina compiutamente il settore degli integratori alimentari, disciplinato dalla Direttiva 2002/46/CE e da tutte le disposizioni applicabili della legislazione alimentare orizzontale. Si tratta di un corpus di normative molto vasto e complesso, nel quale questo libro aiuta a orientarsi.
Già dal titolo – Gli integratori come complemento della dieta – si mette in evidenza il ruolo normativo di tali prodotti, che è quello di complementare la dieta, facendosene parte attiva. Il fine dell’integratore è dunque quello di amplificare gli effetti benefici sulla salute di una dieta variata ed equilibrata, grazie all’aggiunta di nutrienti o di sostanze a effetto nutritivo o fisiologico, in funzione delle esigenze del consumatore.
Purtroppo, stante il Regolamento (CE) 1924/2006, che impedisce la dichiarazione in etichetta degli effetti svolti da un integratore in assenza di claims sulla salute autorizzati, è sempre molto difficile capire a cosa realmente serva un dato prodotto. Si evidenzia tuttavia, ai fini dell’autorizzazione, come le prove richieste seguano un approccio simile a quello “farmaceutico” (studi sull’uomo), che può portare a un dosaggio equivalente per le sostanze presenti negli integratori e nei farmaci. Di conseguenza, come elemento di discrimine per la classificazione di un prodotto quale farmaco o integratore viene invalidato il criterio del “medicinale per funzione” e resta formalmente la sola diversa presentazione. Su questo aspetto cruciale l’Autore esamina vari casi emblematici.
Il testo è ricco di spunti normativi critici: si sottolinea infatti l’incongruenza della valutazione di efficacia di un claim sulla salute che non si abbina contestualmente alla valutazione della sicurezza. Al riguardo, si presentano casi di sostanze impiegate da tempo negli integratori, aventi anche claims autorizzati, sottoposte però a una valutazione di sicurezza soltanto a distanza di tempo, secondo l’articolo 8 del Regolamento (CE) 1915/2006.
Altro argomento trattato è quello della normativa nazionale sui “botanicals” – con il progetto BELFRIT attuato dal Belgio e dalla Francia con l’Italia – e gli aspetti penalizzanti per i medicinali vegetali tradizionali.
Ampia discussione è dedicata al Regolamento (UE) 2015/2283 sui novel food, che non consente l’impiego negli integratori di sostanze e prodotti privi di una storia di consumo sicuro nell’Unione Europea, ferma restando però la possibilità di richiederne autorizzazione all’uso alimentare ai sensi sempre del predetto Regolamento.
E poi: qual è il discrimine fra integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali? Quali i criteri normativi dei prodotti destinati agli sportivi e dei prodotti dietetici?
Per finire con l’elemento “fiducia” dei consumatori, con una comunicazione del rischio tuttora insufficiente. Si ribadisce dunque l’importanza della qualità del prodotto, intesa come prerequisito di sicurezza ed efficacia.